Cass. civ. n. 2977 del 31 gennaio 2019

Testo massima n. 1


La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 28/11/2014).