14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6089 del 12 maggio 2000
Posted at 16:49h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il riconoscimento da parte del venditore del vizio della cosa venduta — che ai sensi del secondo comma dell’art. 1495 c.c. esonera il compratore dall’onere della denuncia prevista dal primo comma della stessa disposizione — si ha anche quando il venditore ammette che la cosa presenta, qualsivoglia sia la causa, caratteristiche che non solo la rendono, ma anche possono renderla inidonea all’uso cui è destinata o diminuirne in modo apprezzabile l’utilizzazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]