Cass. civ. n. 7619 del 18 marzo 2019

Testo massima n. 1


La servitù di passaggio che, in virtù dell'atto costitutivo e delle modalità di esercizio, grava su una parte determinata del fondo servente non può essere spostata su altra parte dell'immobile dal proprietario del fondo dominante. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/11/2017).

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