14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1082 del 30 gennaio 1995
Testo massima n. 1
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che solo per il «vizio apparente», che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, il termine decorre dal momento della «scoperta», la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato «certezza» [ e non semplice sospetto ] che il vizio sussista; e che, nella compravendita di merce fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza della denuncia dei vizi [ nella specie: acidità del vino ], è quello in cui l’acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti.
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