Corte costituzionale n. 259 del 19 luglio 1996

Testo massima n. 1


L'art. 1 comma 1 l. 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui stabilisce che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche, non si pone in contrasto con gli art. 2, 3 e 42 cost., in quanto si ritengono avvenute trasformazioni della rilevanza pubblica di tali beni. La pubblicità delle acque non è indiscriminata e generalizzata, poichè la stessa legge prevede alcune utilizzazioni caratterizzate da esclusione di interesse generale, per le quali non è richiesta licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza e delle altre leggi speciali.