Corte costituzionale n. 66 del 24 febbraio 1992

Testo massima n. 1


In materia di bonifica le Regioni sono tenute all'osservanza dei principi fondamentali delle leggi statali nella materia stessa (vedi massima B), nonché della regola generale ad essi conseguente, secondo la quale deve sussistere una correlazione tra la previsione del complesso delle opere pubbliche di bonifica e quelle di trasformazione fondiaria, da un lato, e la determinazione del territorio cui quelle opere si riferiscono (cosiddetto comprensorio di bonifica), dall'altro, fermo restando peraltro che tale correlazione, lungi dal dover caratterizzare il procedimento, dall'inizio alla fine, deve concernere, piuttosto, gli interventi previsti nel piano o nel progetto di trasformazione in rapporto alla specifica area in cui i predetti interventi devono essere attuati. Al riguardo, l'attività di classificazione di zone di territorio come aree di bonifica, sfugge a detta rigorosa correlazione in quanto, rispondendo, nell'attuale configurazione normativa, al fine di determinare i terreni potenzialmente assoggettabili all'attività di bonifica, essa costituisce essenzialmente un presupposto procedimentale, legittimante le successive attività di delimitazione dei comprensori e di individuazione delle relative opere. Non sussiste quindi per il legislatore regionale, in relazione all'attività di classificazione, alcun vincolo circa la precisa perimetrazione del comprensorio di bonifica, potendo egli legittimamente configurare l'attività stessa come diretta all'individuazione di massima delle zone sottoponibili alla bonifica.

Testo massima n. 2


Nel quadro del trasferimento delle funzioni in tema di agricoltura e foreste sono state assegnate alle Regioni le competenze in materia di bonifica ("integrale", montana e di sistemazione idrogeologica: art. 1 del D.P.R. n. 11 del 1972, lett. h), artt. 66, 69, 73 del D.P.R. n. 616 del 1977) le quali, in quanto dirette al consolidamento e alla trasformazione di un territorio sul quale si esplicano varie attività rivolte a fini identici od omologhi, costituiscono un settore della generale programmazione del territorio e, più precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo, con particolare interesse verso l'uso di risorse idriche. Il carattere intrinsecamente settoriale di tali attività è peraltro confermato dall'art. 44 Cost., dalla legge n. 183 del 1989, nonché dall'art. 1, secondo comma, del R.D. n. 215 del 1933 e dall'art. 857 cod. civ., dai quali ultimi sono desumibili, come principi generali, vincolanti per le Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., sia la specialità degli interventi - da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate sia l'operatività della bonifica in relazione ad un determinato territorio, da riferirsi ad un'area suscettibile di valorizzazione e conservazione.

Normativa correlata