14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3907 del 16 giugno 1981
Testo massima n. 1
Seppure la denuncia dei vizi della cosa acquistata deve essere comunicata al venditore da parte dell’acquirente o da un suo incaricato, essa non deve rivestire forma o contenuto particolari, con la conseguenza che realizza tale finalità l’assemblea condominiale, alla quale abbiano partecipato tanto il compratore che il venditore di un appartamento, nella quale si sia discusso dei vizi dell’immobile, deliberando l’esecuzione dei lavori necessari per la loro eliminazione, avvenendo, nel processo formativo della volontà condominiale, uno scambio di dichiarazioni reciprocamente espresse e ricevute dai singoli condomini.
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