Cass. civ. n. 12130 del 14 maggio 2008

Testo massima n. 1


La denuncia dei vizi della cosa venduta effettuata al rappresentante del venditore, il quale abbia stipulato la compravendita in nome e per conto dell'alienante, è valida solo nella ipotesi in cui risulti la permanenza dei suoi poteri rappresentativi anche nel tempo successivo alla stipulazione dell'atto di vendita e fino al momento della denuncia dei vizi.