Cass. civ. n. 23260 del 18 settembre 2019

Testo massima n. 1


La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 10/03/2017).