Cass. civ. n. 4085 del 9 luglio 1982
Testo massima n. 1
L'azione proposta dal compratore di un immobile che non possa godere di esso per l'inagibilità dell'impianto di riscaldamento stante il mancato collaudo da parte dei vigili del fuoco, non è soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione sanciti dall'art. 1495 c.c., trattandosi di vizio noto al costruttore-venditore il quale, avendo alienato l'immobile nelle more del procedimento amministrativo per la progettazione ed esecuzione degli impianti termici, è tenuto a provvedere, nell'esecuzione del contratto secondo buona fede, a quanto richiesto per l'ottenimento del provvedimento amministrativo.