Cass. civ. n. 10188 del 3 agosto 2000

Testo massima n. 1


L'azione di risoluzione del contratto di compravendita per vizi che rendono la cosa venduta inidonea all'uso si fonda sul disposto degli artt. 1490, 1492 e 1495 c.c., e soggiace ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 dello stesso codice, termini che riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta, ma non per consegna di aliud pro alio, ipotesi più grave di inadempimento — che si realizza quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, o sia assolutamente priva delle capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente — assoggettata alla disciplina dell'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., e, quindi, svincolata dall'osservanza dei predetti termini.