Cass. civ. n. 28724 del 16 dicembre 2020
Testo massima n. 1
E'inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti provvisori "de potestate" (nella specie: il decreto con il quale il tribunale autorizza i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio), trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisiorietà poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, nonchè della definitività, in quanto non sono emessi a conclusione di un procedimento e possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/01/2019).