Cass. civ. n. 18456 del 19 settembre 2005

Testo massima n. 1


Nel regime della comunione legale, i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione "de residuo", e quindi se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento di questa. A tali acquisti, che rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178 cod. civ., non si applica la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 179 cod. civ. - la quale consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purchè all'atto di acquisto abbia "partecipato" anche il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione -, giacchè detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale.