Cass. civ. n. 6880 del 7 maggio 2012

Testo massima n. 1


In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 404 cod. civ., la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto, in caso di collocamento del beneficiario in una casa di riposo, qualora venga meno il carattere trasitorio della sua permanenza, sull'istanza di sostituzione dell'amministratore è competente il giudice nel cui territorio si trovi detta struttura di assistenza. (Regola competenza).

Normativa correlata