Cass. civ. n. 403 del 13 gennaio 2012
Testo massima n. 1
Ai fini della competenza territoriale per le controversie di lavoro parasubordinato, la disposizione dell'art. 413, quarto comma, cod. proc. civ. fa riferimento al domicilio ex art. 43 cod. civ., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità. (Nella specie, concernente l'impugnativa della revoca dell'incarico di direttore generale presso una ASL, la S.C., in base all'affermato principio, ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui il prestatore d'opera aveva conservato la residenza anagrafica e mantenuto la famiglia, tornandovi anche nel corso della settimana lavorativa e limitandosi a dimorare nel luogo della sede di lavoro con discontinui pernottamenti d'albergo). (Regola competenza).