Cass. civ. n. 4714 del 5 novembre 1977

Testo massima n. 1


L'art. 1491 c.c. stabilisce unicamente che la normale esenzione del venditore dalla garanzia per vizi della cosa conoscibili al momento del contratto viene meno - e quindi spetta al compratore anche in tale ipotesi la garanzia - ove il venditore abbia dichiarato la inesistenza dei vizi; resta invece fermo a carico del compratore l'onere della denuncia di tali vizi nel termine di legge, e ciò nel termine di otto giorni dalla conclusione del contratto ovvero dalla eventuale posteriore consegna della cosa.

Testo massima n. 2


L'occultamento del vizio della cosa venduta va identificato in una attività positiva volta a nascondere l'imperfezione del bene e, quindi, diretta a rendere impossibile o, quanto meno, difficile al compratore la scoperta del vizio con la comune diligenza. Non è sufficiente, pertanto, a integrare l'ipotesi di occultamento del vizio dell'immobile venduto, la generica dichiarazione di conformità di esso al progetto approvato.