14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6073 del 30 maggio 1995
Testo massima n. 1
Il riconoscimento, da parte del venditore, dell’esistenza dei vizi della cosa venduta esime il compratore, a norma dell’art. 1495, secondo comma, c.c., dall’onere di denunziarli e può sanare gli effetti della decadenza, eventualmente verificatasi per l’omessa o tardiva denunzia. Ne consegue che, qualora il giudice del merito ritenga accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore [ a seguito, nell’ipotesi, del controllo della merce difettosa da parte di un suo dipendente, il quale si era impegnato a sostituirla ], non è necessario verificare se la denuncia degli stessi, da parte del compratore sia stata, o meno, tempestiva.
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Testo massima n. 2
L’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dall’ultima parte dell’art. 1491 c.c., presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso e non opera, quindi, nel caso in cui la consegna della merce [ nella specie, partita di marmo risultata, alla posa in opera, con inaccettabili variazioni di colore rispetto al campione ] sia stata successiva alla conclusione del contratto.
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