Cass. civ. n. 6073 del 30 maggio 1995

Testo massima n. 1


Il riconoscimento, da parte del venditore, dell'esistenza dei vizi della cosa venduta esime il compratore, a norma dell'art. 1495, secondo comma, c.c., dall'onere di denunziarli e può sanare gli effetti della decadenza, eventualmente verificatasi per l'omessa o tardiva denunzia. Ne consegue che, qualora il giudice del merito ritenga accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore (a seguito, nell'ipotesi, del controllo della merce difettosa da parte di un suo dipendente, il quale si era impegnato a sostituirla), non è necessario verificare se la denuncia degli stessi, da parte del compratore sia stata, o meno, tempestiva.

Testo massima n. 2


L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dall'ultima parte dell'art. 1491 c.c., presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso e non opera, quindi, nel caso in cui la consegna della merce (nella specie, partita di marmo risultata, alla posa in opera, con inaccettabili variazioni di colore rispetto al campione) sia stata successiva alla conclusione del contratto.