Cass. civ. n. 3905 del 17 febbraio 2011
Testo massima n. 1
In tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio.
Testo massima n. 2
Nel giudizio di divorzio, per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4 della legge n. 898 del 1970, dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, l'udienza di prima comparizione rilevante, ai sensi degli artt. 166, 167 e 180 c.p.c., è quella fissata dinanzi al giudice istruttore designato all'esito della fase presidenziale, rispetto alla quale dev'essere verificata la regolarità della costituzione del convenuto. Pertanto, il convenuto che non dispone del termine libero di venti giorni precedenti questa udienza - essendo la funzione di tale intervallo temporale correlata alla tutela del contraddittorio - è il solo legittimato a dolersene ed è facoltizzato, ma non tenuto, a chiedere al giudice istruttore la fissazione di un termine a difesa che, se richiesto, deve essergli concesso, non essendogli, comunque, preclusa la possibilità di rinunciarvi, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito.