Cass. pen. n. 20151 del 18 maggio 2001

Testo massima n. 1


Nella vigenza del nuovo codice della strada il reato di fuga, in caso di sinistro, è punibile solo a titolo di dolo con la conseguenza che ogni inosservanza del precetto descritto nei commi 1 e 6 dell’art. 189 deve essere conosciuta e voluta, diventando penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell’obbligo stesso.

Normativa correlata