Cass. pen. n. 32416 del 26 luglio 2016
Testo massima n. 1
La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall’art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha osservato che la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell’interesse della collettività costituisce sanzione detentiva espiata e non, invece, misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario).