Cass. civ. n. 10152 del 14 ottobre 1998
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ex art. 223 del nuovo cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall’art. 120 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 12 febbraio 1996, n. 31, l'opposizione innanzi all’a.g.o. secondo il rito di cui agli articoli 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Testo massima n. 2
Il provvedimento con il quale il Pretore, adito in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, avverso un provvedimento in sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, dichiari il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. per essere il provvedimento prefettizio suscettibile di ricorso al Ministero dei Trasporti ex art. 223 del nuovo cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 come novellato dall’art. 120 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 360) ha natura di sentenza poiché comporta definizione del giudizio di opposizione e quindi, ancorché emesso con la forma dell’ordinanza, è ricorribile per cassazione a norma dell’art. 23, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981.