Cass. civ. n. 1993 del 11 febbraio 2003
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida (anche per evitare differente delle forme di tutela giurisdizionale prive di ogni ragionevole giustificazione e, come tali, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.); ne consegue che detto rimedio, che è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, è esperibile anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via provvisoria, ai sensi dell’art. 223, comma secondo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.