Cass. civ. n. 10757 del 28 ottobre 1998
Testo massima n. 1
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, nell’ipotesi in cui il trasgressore proponga ricorso al Prefetto, quest’ultimo, ove non ritenga di procedere ad archiviazione degli atti, è tenuto ad emettere l’ordinanza-ingiunzione nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 codice della strada; l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del suddetto termine rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, annullabile.