14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 341 del 18 gennaio 1988
Testo massima n. 1
In tema di riscatto agrario, nel caso di opposizione del terzo acquirente alle pretese del riscattante, il risarcimento del danno spettante al detto acquirente a norma e nei limiti dell’art. 1485 cod. civ nei confronti del venditore, a seguito dell’accoglimento della domanda di riscatto, si estende all’arco di tempo intercorrente fra il suo acquisto e la decisione definitiva sul riscatto, sempre che la sua opposizione sia giustificata [ come per l’incertezza sull’esistenza nel riscattante dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio del riscatto, in conseguenza del comportamento del venditore del fondo ].
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