Cass. civ. n. 18585 del 21 settembre 2005
Testo massima n. 1
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, fra i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi — in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. str. — nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, va ricompresa l’ipotesi in cui gli organi addetti al controllo accertino la violazione dopo avere assunto informazioni e proceduto ad operazioni tecniche, in base all’art. 13 della legge 24 novembre 1981.