Cass. civ. n. 32708 del 12 dicembre 2019

Testo massima n. 1


Con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 dello stesso art. 618 c.p.c., previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. L'art. 618, comma 2, c.p.c., infatti, àncora l'introduzione del giudizio di merito alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, atteso che la presentazione del ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617 comma 2, c.p.c., è finalizzata solo all'eventuale sospensione della procedura esecutiva.

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