Cass. civ. n. 17663 del 2 luglio 2019

Testo massima n. 1


Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e da quelle successive, l'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c., concernenti, rispettivamente, l'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella con la quale il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva.

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