Cass. civ. n. 18048 del 5 luglio 2019

Testo massima n. 1


Per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario non è necessario un provvedimento formale, a meno che gli atti non debbano essere messi in regola con le disposizioni tributarie o che si renda necessario un mutamento di competenza, ai sensi dell'art. 427 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un implicito e consentito mutamento del rito nel provvedimento con cui il giudice, adito con il rito del lavoro, applicabile ex art. 3 della l. n. 102 del 2006, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.).

Normativa correlata