Cass. civ. n. 12244 del 20 agosto 2003
Testo massima n. 1
In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi: 1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell’autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare.
Testo massima n. 2
In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto di cose, la tempestiva riparazione del guasto del cronotachigrafo, ai sensi dei commi settimo e ottavo dell’art. 179 cod. strada, non esclude — attesa la espressa salvezza prevista nel primo di essi — la responsabilità del trasgressore per la già consumata violazione dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (relativi alla circolazione del veicolo con cronotachigrafo non funzionante), ma vale ad evitare il fermo amministrativo del veicolo.