Cass. civ. n. 7408 del 5 luglio 1995

Testo massima n. 1


L’unificazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, quando siano commesse più violazioni della stessa o di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, riguarda soltanto l’ipotesi in cui tale pluralità di violazioni discenda da un unica condotta (concorso formale di violazioni) e pertanto non opera nel caso di condotte distinte (concorso materiale di violazioni). (Fattispecie riguardante distinte violazioni del divieto di sosta commesse in tempi diversi).

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