Cass. pen. n. 4825 del 3 febbraio 2003

Testo massima n. 1


Il conducente di un veicolo, quando intende cambiare la direzione di marcia, spostandosi nell’ambito della carreggiata occupata in senso longitudinale ha l’obbligo di segnalarlo. Infatti il concetto di direzione di marcia, di cui all’art. 154 c.d.s. indica la traiettoria seguita dal mezzo circolante, e non il «verso» o il «senso di marcia», che mostrano, invece, nell’ambito di una direzione, il lato dal quale la stessa è impegnata. (Fattispecie in cui è stato individuato un profilo di colpa nel comportamento del conducente che, dovendo cambiare direzione di marcia per effettuare il sorpasso a destra, non si assicurava di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e nel non aver segnalato con sufficiente anticipo la sua intenzione).

Normativa correlata