Cass. pen. n. 32920 del 29 luglio 2004

Testo massima n. 1


La ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice della strada relativo all’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza è quella di prevenire qualsiasi ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, e non soltanto quella di prevenire la collisione tra veicoli accodati. (Affermando il principio la Corte ha respinto la censura del ricorrente relativa al punto della sentenza di merito che lo aveva ritenuto responsabile della violazione nonostante non vi fosse stato contatto con il veicolo che precedeva).

Normativa correlata