Cass. civ. n. 1024 del 20 marzo 1976
Testo massima n. 1
Nella donazione modale l'onere si concreta in un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che l'onerato è tenuto alla prestazione dedotta in contratto; in tale prospettiva la disposizione modale resta normalmente soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni, tranne per quelle norme che presuppongono l'esistenza di un negozio a prestazioni corrispettive.