Cass. civ. n. 2872 del 9 febbraio 2007

Testo massima n. 1


La facoltà, per i conducenti muniti di patente internazionale rilasciata da Stato estero, di guidare autoveicoli della stessa categoria per la quale è valido quel documento, è riconosciuta solo ai conducenti stranieri, o ai cittadini italiani che siano residenti all’estero, e non anche a quelli residenti in Italia, per i quali vige l’obbligo di munirsi di titolo rilasciato dall’autorità italiana.

Normativa correlata