Cass. pen. n. 4650 del 10 aprile 1976

Testo massima n. 1


Il legislatore non ha posto limiti di tempo o di luogo per le esercitazioni di guida, che possono avvenire in qualunque ora ed in qualunque luogo, anche diverso e lontano da quello di residenza dell’allievo conducente e della persona provvista di patente in funzione di istruttore.

Normativa correlata