Cass. pen. n. 1995 del 20 febbraio 1975

Testo massima n. 1


L’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) non può equivalere alla vera e propria patente nemmeno se sul relativo documento siano state apposte annotazioni particolari; consegue che la esercitazione deve comunque svolgersi alle condizioni previste dall’art. 83 Cod. strada. (Nella specie è stata ritenuta la responsabilità per esercitazione senza istruttore — art. 83, comma quinto, Cod. strada — a carico di allievo conducente in possesso di foglio rosa sul quale era stata annotata l’indicazione comprovante l’esistenza di precedente patente in fase di revisione).

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