Cass. pen. n. 11817 del 7 dicembre 1982

Testo massima n. 1


In caso di incidente stradale, non è ravvisabile la colpa della persona trasportata in qualità di istruttore su motoveicolo per il quale non è ammessa esercitazione alla guida, poiché non incombe su tale persona l’onere di intervenire per correggere eventuali errori del conducente.

Normativa correlata