Cass. pen. n. 4668 del 19 aprile 1978
Testo massima n. 1
Non è scusabile ai fini penali l’errore dell’allievo conducente in ordine alla idoneità o meno a fungere da istruttore della persona che lo accompagni durante la esercitazione di guida.
Non è scusabile ai fini penali l’errore dell’allievo conducente in ordine alla idoneità o meno a fungere da istruttore della persona che lo accompagni durante la esercitazione di guida.