Cass. pen. n. 7654 del 6 agosto 1993

Testo massima n. 1


In tema di circolazione stradale, perché sia configurabile l’ipotesi dell’esercitazione di guida non è sufficiente che la persona a fianco del giudicatore sia munita della patente di guida ma occorre altresì la consapevolezza in tale persona del proprio ruolo di istruttore, per il controllo della marcia del veicolo e per un tempestivo intervento in caso di necessità; la carenza di detto presupposto importa la configurabilità del reato di guida senza patente previsto dall’art. 80 cod. strad. previgente.

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