Cass. civ. n. 1293 del 27 febbraio 1979

Testo massima n. 1


Chi, munito di idonea patente di guida, ancorché non istruttore di una scuola per conducenti di veicoli a motore, provveda, con funzioni di istruzione e vigilanza, ad accompagnare, durante la esercitazione alla guida, un minore, all’uopo autorizzato, a norma dell’art. 83, comma secondo del codice stradale, assume la veste di precettore, obbligato a vigilare sulla marcia del veicolo, ed, in tale veste, ai sensi ed agli effetti dell’art. 2048, comma secondo c.c., risponde del fatto illecito commesso dall’allievo nella conduzione del veicolo.

Normativa correlata