Cass. civ. n. 5110 del 26 maggio 1999

Testo massima n. 1


Qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussiste l’operatività della polizza e del conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare le prescrizioni e le cautele eventualmente imposte (fattispecie di sinistro cagionato in una strada con forte densità di traffico dal conducente di un motoveicolo autorizzato alla esercitazione di guida in luoghi poco frequentati a norma dell’art. 83 terzo comma cod. strad. ABR.).

Normativa correlata