Cass. civ. n. 4387 del 26 febbraio 2007

Testo massima n. 1


Le disposizioni di cui all’art. 97 del codice della strada, relative alle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori, mirano a garantire il valore certificatorio del contrassegno di identificazione del veicolo, al fine di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riportati e, a un tempo, di consentire agli addetti al controllo della circolazione l’immediato riscontro dei dati di identificazione del veicolo; ne consegue che sussiste la violazione dell’art. 97 codice della strada nel caso in cui venga posto in circolazione un ciclomotore che rechi, in luogo del contrassegno originale, una copia fotostatica.

Normativa correlata