Cass. civ. n. 6885 del 20 marzo 2009

Testo massima n. 1


A norma dell’art. 54 del codice della strada, gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; ne consegue che — anche in considerazione della diversità di regime fiscale rispetto a quello dei veicoli adibiti al trasporto di persone — l’utilizzo di un autocarro per il trasporto di persone, ancorché di cortesia, incorre nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 82, comma 9, del medesimo codice per il caso di uso per il trasporto di persone di un veicolo destinato al trasporto di cose, salvo che sia rilasciato dal prefetto l’apposito nulla osta.

Normativa correlata