Cass. civ. n. 15746 del 13 luglio 2007

Testo massima n. 1


Ai sensi del sesto comma dell’art. 74 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285, è soggetto a sanzione chiunque materialmente contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore ovvero il numero di identificazione del telaio dei veicoli indicati nel primo comma di detta norma; ne consegue che solo a costoro, e non anche a chi pone in circolazione i detti veicoli con i dati di identificazione del telaio alterati, va applicata la sanzione prevista dall’articolo citato.

Normativa correlata