Cass. civ. n. 11721 del 6 giugno 2007

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Le controversie riguardanti la materia relativa al divieto sancito dall’art. 23, d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) — che ha specificamente vietato (in deroga — per il principio di specialità — alla normativa generale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni ex art. 24, d.lgs. 509/1993) di collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade, nell'ambito od in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche odi edifici o di luoghi di interesse storico o artistico — sono devolute, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza del pretore secondo il procedimento fissato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n. 689. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento all’opposizione avverso l’ordinanza del sindaco di rimozione di un mezzo pubblicitario).

Normativa correlata