14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4513 del 28 marzo 2001
Testo massima n. 1
In tema di promessa di vendita, qualora il contratto preliminare preveda espressamente che il saldo del prezzo debba essere corrisposto dal promissario acquirente [ non alla stipula del definitivo ma ] alla consegna dell’appartamento e tale consegna sia prevista in data anteriore rispetto a quella fissata per la redazione dell’atto pubblico, rientra tra le obbligazioni gravanti sul promittente venditore anche quella di allegare il certificato di abitabilità dell’immobile contestualmente alla consegna dell’appartamento [ e non anche in sede di stipula dell’atto definitivo ], stante il nesso sinallagmatico che lega le prestazioni del promissario acquirente [ versamento del prezzo ] e dello stesso promittente venditore [ consegna della cosa con contestuale messa a disposizione dei documenti relativi alla proprietà ed all’uso della cosa negoziata, tra cui, appunto il certificato di abitabilità, indispensabile alla piena realizzazione della funzione socio-economica del contratto ].
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