Cass. civ. n. 11278 del 28 agosto 2001

Testo massima n. 1


L’art. 7 del Codice della Strada conferisce al Sindaco il potere di adottare con ordinanza «i provvedimenti indicati nell’art. 6, comma quarto», con i quali egli può (lett.b) «stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti».

Normativa correlata