Cass. civ. n. 6623 del 12 marzo 2024
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Clausola in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Prova - Fattispecie.
La clausola che, in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c., prevede che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio è valida, ai sensi dell'art. 1932 c.c., purché abbia un contenuto specifico che non si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all'art. 1899 c.c., e sia provata per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero riferimento, contenuto nella polizza, ad una decorrenza anteriore alla sua emissione integrasse gli estremi del patto derogatorio all'art. 1901 c.c.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1932
Cod. Civ. art. 1899
Cod. Civ. art. 1888