14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7637 del 10 luglio 1991
Testo massima n. 1
La norma dell’art. 1475 del codice civile la quale dispone che le spese del contratto di compravendita sono a carico dell’acquirente se le parti non abbiano pattuito diversamente, ha carattere supplettivo, in quanto riconosce sul punto l’efficacia primaria della volontà delle parti, e pone una regola valida solo nell’ipotesi in cui questa non risulti manifestata; né dalla detta norma può inferirsi che spetti all’acquirente la scelta del notaio e degli altri professionisti la cui opera sia eventualmente necessaria e neppure l’iniziativa di ogni attività volta alla conclusione del contratto.
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