Cass. civ. n. 3735 del 21 giugno 1985

Testo massima n. 1


Le limitazioni alla disponibilità del bene oggetto di donazione, eredità o legato, che vengano imposte dal donante o dal testatore, non incidono sulla natura sostanziale dell'atto di liberalità, e configurano mero onere o modus con esso compatibile, qualora, pur traducendosi in una riduzione o perdita dell'utilità economica ricevuta dal donatario, erede o legatario, svolgano per il medesimo donante o testatore una funzione soltanto accessoria, in quanto siano rivolte a perseguire una finalità aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella principale di beneficiare l'onerato con la diretta attribuzione in suo favore del predetto bene.